La rotta giusta
Minori e giustizia riparativa.
di Giulio Vasaturo
Facoltà di Giurisprudenza “Sapienza” Università di Roma
«La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing circles]»
Risoluzione Nazioni Unite, 2002/12
Dal 1° novembre 2022 è in vigore la prima disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022), destinata ad incidere profondamente, quantomeno nelle aspirazioni del legislatore, soprattutto in ambito minorile. Trascorsi più di due anni dal varo della riforma, permangono evidenti le problematiche culturali, strutturali e tecnico-giuridiche che inficiano la realizzazione dei buoni propositi che sono alla base della novella normativa. L’idea di restorative justice che si vorrebbe applicare anzitutto fra gli infra-diciottenni, autori e vittime di reato, ricalca in effetti una visione lungimirante che postula l’incontro volontario fra il giovane-reo e la persona offesa, in un contesto costruttivo di dialogo, mediato da un soggetto-terzo adeguatamente formato che mira a cum-prehendere, a mettere insieme, più che a punire; a riappacificare più che a vendicare; a responsabilizzare più che a giudicare; a garantire il perimetro del reciproco ascolto più che l’arena di uno scontro.
In questa prospettiva, l’opzione del “dialogo riparativo” (art. 53, d.lgs. 150/22) integra una scelta pedagogica e ri-socializzante ambiziosa ed a tratti persino coraggiosa. Con la “mediazione estesa ai gruppi parentali”, lo spazio ideale e pratico del confronto post delictum viene aperto anche ai familiari dell’autore e della vittima del crimine, in una esperienza di giustizia “circolare” che replica una forma di inter-azione comunitaria antichissima, addirittura precedente all’avvento della codificazione scritta. Come è stato autorevolmente ricordato da Grazia Mannozzi, una delle studiose più attente a queste tematiche, il retaggio dell’antropologia giuridica ha fornito le coordinate su cui si basano tutti i modelli di risoluzione “alternativa” delle controversie implementati nel nostro ordinamento, in quanto caratterizzati da: (a) atmosfera informale; (b) coinvolgimento della comunità nella gestione del conflitto; (c) verifica del grado di condivisione del punto di vista delle parti in conflitto; (d) tentativo di favorire una soluzione consensuale del conflitto; (e) valenza terapeutica del processo di mediazione; (f) interesse alla ricostituzione dell’armonia sociale all’interno della comunità; (g) orientamento del risultato alla comunità e non, in via esclusiva, agli interessi delle singole parti in conflitto.
La dottrina ha una posizione sempre più consolidata in materia e ordina su una scala quegli strumenti disponibili. Si passa da interventi che presentano elementi di riparazione parziale, come anche soluzioni che mirano a incorporare momenti di mediazione o riconciliazione. La mediazione tra autore del reato e vittima è infatti tra i principali strumenti utilizzati. Questa pratica offre la possibilità a vittima e reo, se entrambi sono d’accordo, di affrontare insieme le problematiche derivanti dal crimine, sotto la guida di un mediatore imparziale. Viene definita nella Raccomandazione n. 19/1999 del Consiglio d’Europa e consente alle parti di partecipare attivamente alla risoluzione del conflitto. La mediazione può essere realizzata anche senza una vittima identificata specificamente, in caso di reati non facilmente ricondotti a un singolo individuo.
Un altro intervento è costituito dalle scuse formali, in cui il reo redige un documento in cui riconosce la propria responsabilità per l’accaduto, esprime il proprio dispiacere e si scusa con la vittima. Tale gesto, pur essendo simbolico, ha un valore di riconciliazione e segna un passo verso l’assunzione di responsabilità da parte dell’autore del crimine. I “pannelli” di confronto tra vittime e autori di reati simili offrono un altro strumento importante. In queste sessioni, un gruppo di vittime racconta le ripercussioni del crimine subito a una selezione di autori di reati simili, ma non direttamente coinvolti negli stessi fatti. L’obiettivo di questi incontri è sensibilizzare i trasgressori sull’impatto delle loro azioni, sia sulle vittime che sulle comunità.
Le conferenze di gruppo familiare o comunitario sono un’altra pratica utilizzata in questo contesto. In questi incontri, le famiglie della vittima e dell’autore del reato, insieme ad altri membri della rete sociale di riferimento, partecipano a una discussione mediata con l’obiettivo di cercare soluzioni collettive al conflitto generato dal crimine, definendo insieme strategie riparative. Infine, i gruppi di discussione rappresentano una variante della giustizia riparativa dialogica, in cui diversi gruppi di persone, come famiglie, membri della comunità o gruppi di pari, partecipano a incontri facilitati da un esperto. Il fine di questi incontri è favorire un dialogo costruttivo per ricostruire i legami sociali, attraverso il racconto delle esperienze e l’ascolto reciproco.
Al di là di queste nobilissime intenzioni, la prassi applicativa ha però dimostrato, nei primi anni di attuazione del decreto legislativo 150 del 2022, come la giustizia riparativa minorile costituisca una scelta ancora residuale, solitamente percepita dai minori-indagati-imputati come un escamotage utile a sfuggire allo stigma ed al peso della sanzione penale: una scelta per sé, più che per l’altro-da-sé. Se, nella ratio della norma, questo istituto di ricomposizione sociale era destinato a sancire il riconoscimento pieno ed effettivo della vittima, relegata in passato al ruolo di «cenerentola del procedimento penale», come ebbe a definirla il giurista Franco Cordero; nei fatti, la mediazione penale minorile rimane strettamente focalizzata attorno alla figura ed agli atteggiamenti del reo, il quale non sempre è animato da un ravvedimento vero, spontaneo e fattivo. In uno studio dell’ottobre del 2023, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza non ha mancato di sottolineare le innegabili difficoltà di coinvolgimento delle vittime nei circuiti della giustizia minorile, dovute alla naturale diffidenza che si può comprensibilmente provare, almeno ad un primo impatto, al cospetto di progetti apparentemente costruiti a supporto dell’autore più che della parte lesa del reato.
Molto rimane da fare, allora, per mutare il paradigma culturale che orienta i protagonisti e le logiche del contenzioso penale minorile. Occorre che la scelta “riparativa” venga concretamente promossa e favorita, senza mistificazioni retoriche, non solo perché “conveniente” alle parti (e in primis all’accusato), ma proprio perché “giusta”, quale scelta di impegno responsabile e non di elusione del processo o della pena. Fin quando questo obiettivo non sarà raggiunto, la mediazione “ristorativa” continuerà a disvelare un impatto ancora insoddisfacente sul piano del contrasto alla recidiva minorile e della lotta a quei fenomeni di inciviltà che, nelle grandi realtà metropolitane, accomunano le “bande giovanili”, nelle loro diverse denominazioni (maranza, baby-camorristi, predatori urbani, ultras estremi, skinhead, ecc.). La carenza dei centri di giustizia minorile sul territorio è, in quest’ottica, una delle principali lacune nella rete di prossimità giovanile che si vorrebbe edificare nel nostro Paese. I laboratori di mediazione penale riservati agli infra-diciottenni ammontano, ad oggi, a meno di quaranta strutture, dislocate in maniera fortemente disomogenea in tutta Italia. Parimenti esigue appaiono le risorse assegnate alla formazione dei “mediatori-esperti” a cui è affidato il compito di anticipare in concreto, passo dopo passo, il lungo itinerario che ci attende per dare un volto nuovo alla giustizia penale minorile. La rotta però è stata correttamente indicata. Ed almeno questo è un motivo di conforto e speranza, nella navigazione tormentata in cui si dipana oggi l’amministrazione della Giustizia. Non solo minorile.
